Art. 4.
(Individuazione dei siti destinati all'insediamento di impianti nucleari).

      1. La realizzazione di impianti nucleari, inseriti nel piano energetico nazionale, è soggetta alla preventiva individuazione dei

 

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siti da parte del Governo, sulla base di una apposita intesa definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta, si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
      2. Agli effetti dell'intesa, di cui al comma 1, il Governo tiene conto di un apposito atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari, redatto e tenuto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'APAT provvede alla redazione dell'atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari.